REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO


  1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendano risolvere in maniera collaborativa in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale e/o statutaria, ovvero per volontà di taluna o di tutte le parti.
  2. La procedura di mediazione si ispira ai principi di informalità, rapidità, riservatezza ed imparzialità nonché ai principi di cui all’art. 40 del D. Lgs. 5/2003.
  3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.
  4. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
  5. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
  6. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
  7. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.arbitrieconciliatori.it l’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

 

AVVIO DELLA MEDIAZIONE


  1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione presso l’Organismo di Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio unitamente al pagamento delle spese di avvio della procedura.
  2. La domanda di avvio della mediazione può essere deposita consegnandola personalmente presso la segreteria, inviandola a mezza raccomandata a.r.; a mezzo comunicazione e-mail o posta certificata ai recapiti reperibili sul sito dell’Organismo.
  3. La modulistica relativa alla domanda di avvio della mediazione è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.arbitrieconciliatori.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo. La domanda redatta secondo il modello o altro documento equipollente deve contenere:
  1. 1)Il nome dell’Organismo di mediazione;
  2. 2)Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
  3. 3)L’oggetto della lite;
  4. 4)Le ragioni della pretesa con l’indicazione del motivo del contendere ed una sintetica esposizione dei fatti;
  5. 5)i documenti che la parte ritiene utile allegare;
  6. 6)Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
  1. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
  2. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
  3. L’istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
  4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni antecedenti l’incontro. In assenza di tale comunicazione l’Organismo può emettere verbale di mancata partecipazione.
  5. In ogni caso la ARCO ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.
  6. La parte che ha manifestato l’intenzione di aderire alla procedura Mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall’istante unitamente all’istanza di mediazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati al mediatore.
  7. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.arbitrieconciliatori.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.
  8. L’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.
    La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

 

LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE


  1. La Mediazione si svolge, senza formalità, nelle sedi comunicate al Ministero della giustizia. In alternativa, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
  2. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche sul sito www.arbitrieconciliatori.it. L’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni ed alla riservatezza.

 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA


  1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
  2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
  3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
  4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
    1. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
    2. ammissioni fatte dalla controparte;
    3. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
  5. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
    1. tutte le parti consentono a derogarvi;
    2. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
    3. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
    4. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
  6. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
  7. L’Organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) D.M. 180/2010, a coloro che ne facciano espressa richiesta, secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute, previa comunque valutazione della sussistenza dei requisiti di formazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza, di cui al prefato articolo ed alla legge, tutto ciò nel limite massimo di un tirocinante per mediatore.
  8. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento, che verrà conservato per almeno un triennio dalla data di conclusione dell’iter di mediazione.

NOMINA DEL MEDIATORE


  1. 1.Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.arbitrieconciliatori.it.
  2. 2.I mediatori inseriti elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.l. 180/2010 modificato con D.l. 145/2011.
  3. 3.L’Organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) D.l. 180/2010 come modificato dal D.l. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza di mediatori tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
  4. 4.La scelta del mediatore viene effettuata:

- tenendo conto della specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;

- tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l’ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore;

-la disponibilità del mediatore.

L’Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista, secondo una turnazione nell’elenco dei mediatori ove questa sia compatibile con:
- la imparzialità del mediatore;

- la particolare competenza professionale imposta dalla natura o dalla complessità della controversia;

- dall’oggetto della controversia;

-dal luogo in cui deve svolgersi la procedura.

  1. 5.Qualora il valore della lite sia superiore a 500.000,00 euro, l’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L’Organismo nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l’Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.
  2. 6.Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.
  3. 7.La ARCO si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE


  1. Il mediatore nominato, a pena di improcedibilità, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
  2. In casi eccezionali, l’Organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
  3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
  4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
  5. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti con alla prestazione della sua opera;
  6. Al mediatore è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

 

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE: PRIMO INCONTRO E POTERI DEL MEDIATORE


  1. 1.Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, anche con modalità telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.
  2. 2.Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.
  3. 3.mediatore         può       aggiornare        la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
  4. 4.Nelleche       richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
  5. 5.Con il consenso dell’Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura. ei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.l.28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo (“Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione).
  6. 6.Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
  7. 7.Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere tenuti riservati.
  8. 8.Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo predisposto dalle parti.
  9. 9.Se nel corso del procedimento il mediatore rileva che è necessario il coinvolgimento di altre parti lo stesso fisserà all’uopo un nuovo incontro delegando l’organismo di darne avviso a tutte le parti.
  10. 10.Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione di una delle parti, il mediatore svolge, comunque, l’incontro con la parte istante e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento all’esito del verbale di mancata partecipazione e mancato accordo. Da tale verbale negativo il giudice potrà trarre argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 c.p.c. secondo comma.
  11. 11.Nei casi in cui vi è obbligatorietà è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. Nel caso di mancata partecipazione di tutte le parti il tentativo di mediazione si considera come non esperito e pertanto non soddisfatto il requisito di procedibilità della domanda giudiziale. Le somme versate a titolo di spese di avvio della procedura saranno trattenute dall’organismo e la pratica archiviata. La parte che ne ha interesse dovrà, pertanto, presentare una nuova istanza di mediazione ed eseguire nuovamente i versamenti dovuti.
  12. 12.Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
  13. 13.Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare di sua iniziativa, una proposta ultimativa di conciliazione. In ogni caso, il mediatore deve formulare una proposta ultimativa di conciliazione se le parti gliene hanno fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, previo avvertimento delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 d.lgs n.28/2010.
  14. 14.La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti le quali dovranno inviare, sempre per iscritto alla ARCO, nel termine di 7 giorni dal ricevimento, l’accettazione o il rifiuto della stessa. Nella proposta anzidetta il mediatore indica, contestualmente, la data della riunione per la sottoscrizione del conseguente processo verbale, positivo o negativo. La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto.

In entrambi i casi il mediatore deve redigere processo verbale, contenente l’eventuale proposta e le risposte delle parti depositandolo prontamente presso la sede di ARCO.

Di tale verbale viene rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

  1. 15.Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
    1. a.se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
    2. b.nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
    3. c.in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
    4. 16.Sentite le parti, l’Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

 

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA


  1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
  2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
  3. L’assistenza di un legale è richiesta dalla legge per le parti nelle mediazioni previste quali condizione di procedibilità e per quelle disposte dal giudice.
  4. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.

 

 

 

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE


  1. 1.La Mediazione si considera conclusa quando:
    1. a)le parti hanno conciliato la controversia;
    2. b)non vi è la possibilità di conciliare la lite;
    3. c)sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e ARCO.
    4. 2.Conclusa la mediazione il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
    5. 3.Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D. l. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2010.
    6. 4.Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che ne assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

 

MANCATO ACCORDO E MANCATA PARTECIPAZIONE


 

  1. 1.Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un’altra procedura di risoluzione della controversia.
  2. 2.In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione delle parti.
  3. 3.Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo.

 

RESPONSABILITA’ DELLE PARTI


  1. E’ di competenza esclusiva delle parti:

- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza;

-il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

-le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

-l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

-la determinazione del valore della controversia;

-la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;

- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio,

-alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia ed ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza fino alla conclusione della procedura.

 

  1. L’organismo di Mediazione non può essere tenuto responsabile di eventuali decadenze e/o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 8 del D.lgs. 28/2010, sia in caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. Ai fini interruttivi e/o interruttivi dei termini di decadenza, in aggiunta all’organismo, la parte istante può effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione ed il nome del mediatore.

 

INDENNITA’


  1. 1.Salvo diverso accordo, le spese e i costi della procedura, che includono le spese amministrative e l’onorario del mediatore, da versare all’Organismo, si dividono egualmente tra le parti, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura secondo la tabella delle indennità allegata al presente Regolamento sotto la lettera “A”, fermo il vincolo della solidarietà delle parti nei confronti della ARCO. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
  2. 2.Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
  3. 3.La procedura di mediazione è esente da bolli, ma è dovuto da ciascuna delle parti un contributo di Euro 40,00 per le liti fino ad Euro 250.000,00 ed Euro 80,00 per quelle di valore superiore oltre IVA per diritti di segreteria, oltre al rimborso forfettario delle spese di notifica e per le copie quantificato rispettivamente in 20,00 o 35,00 IVA inclusa, propedeutico all’avvio della procedura stessa, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura, al momento della partecipazione.
  4. 4.Il verbale di accordo è esente da imposta di registrazione sino al valore di euro 50.000,00.
  5. 5.Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto, ai sensi di legge, in caso di successo della mediazione un credito di imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
  6. 6.Le indennità della procedura devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà prima dell’inizio del primo incontro di mediazione.
  7. 7.Al termine della procedura, l’organismo, a seconda delle modalità di svolgimento e dell’esito della stessa, quantificherà il saldo dovuto, tenuto conto dei criteri di determinazione sotto indicati.
  8. 8.Il pagamento del saldo dovrà avvenire prima della conclusione della mediazione.
  9. 9.Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  10. 10.In caso di mancato pagamento, l’Organismo può comunicare alle parti la sospensione del procedimento ed il contestuale invito a provvedere allo stesso. Il procedimento rimarrà sospeso fino allo scadere del termine di cui all’art. 6.1. del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo di che il tentativo sarà considerato come non esperito e le parti dovranno riproporre la domanda. In caso di intervenuto pagamento, ARCO comunica alle parti la riassunzione del procedimento e la nuova data dell’incontro di mediazione.
  11. 11.L’attestazione della mancata adesione alla mediazione viene rilasciata gratuitamente dalla Segreteria della ARCO.
  12. 12. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. 30 maggio 2002 n.°115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’organismo di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso la segreteria dell’organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
  13. 13.Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve una indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010 come modificato dal D.l. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’Organismo.
  14. 14.Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
  15. 15.Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo, nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 l’Organismo ed il mediatore non potranno rifiutarsi di svolgere la mediazione.

 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ


L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

  1. 1.Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella “A” allegata al presente Regolamento.
  2. 2.L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella “A”:
    1. a)può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
    2. b)deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
    3. c)deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
    4. 16.nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto per il successo della mediazione;
    5. 17.Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
    6. 18.Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
    7. 19.Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
    8. 20.Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo, nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 l’Organismo ed il mediatore non potranno rifiutarsi di svolgere la mediazione.
      10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
    9. 21.Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
    10. 22.Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
    11. 23.Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
    12. 24.Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
    13. 25.Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.L. 180/2010 sono derogabili.



Allegato I - A Spese ed Indennità

 

  1. 1.Spese di avvio:

Dovute da ciascuna Parte:

Per la Parte Istante, il pagamento delle spese di avvio e di notifica va effettuato al momento del deposito dell’istanza di mediazione ed è condizione per l’avvio della procedura

Per le liti fino ad 250.000,00

Euro 40,00 + IVA per le spese di avvio;

oltre al rimborso forfettario delle spese di notifica e per le copie 15,00 IVA inclusa

Per le liti oltre 250.000,00

Euro 80,00 + IVA per le spese di avvio;

oltre al rimborso forfettario delle spese di notifica e per le copie 25,00 IVA inclusa

Per la Parte Convocata, il pagamento delle spese di avvio ed il rimborso forfettario delle spese è dovuto al momento della partecipazione al primo incontro della procedura di mediazione.

Nessun’altra indennità è dovuta se le Parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, qualora non ravvisino le condizioni minime per proseguire nella procedura.

  1. 2.Indennità di Mediazione

Qualora le parti e il mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro gratuito, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:

Tabella Mediazioni volontarie e contrattuale:

 

Valore della lite

Importi dovuti

in caso di prosecuzione della mediazione

(per Parte)

Fino a Euro 1.000

Euro 43,00

Da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 120,00

Da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 200,00

Da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 280,00

Da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 500,00

Da Euro 50.001 a Euro 250.000

Euro 1.000,00

Da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 1.850,00

Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

Euro 3.900,00

Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 5.500,00

Oltre Euro 5.000.000:

Euro 9.500,00

 

 

Tutti gli importi si intendono per parte e al netto di IVA.   Con il consenso scritto di tutte le Parti e dell’Organismo, in casi di particolare complessità o durata, l’indennità di mediazione potrà essere determinata in deroga a quanto previsto dalla Tabella delle indennità per lo scaglione di riferimento. Con le medesime formalità è inoltre possibile prevedere che una quota dell’indennità sia dovuta solo in caso di successo del tentativo, o comunque al raggiungimento di certi obiettivi convenuti. Infine, le Parti possono concordare che una parte si faccia carico, in tutto o in parte, dell’indennità di mediazione dovuta dall’altra.
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 per le mediazioni quale condizione di procedibilità e per quelle disposte dal giudice:

 

Valore della lite

Importi dovuti

in caso di prosecuzione della mediazione

(per Parte)

Fino a Euro 1.000

Euro 65,00

Da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 130,00

Da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 240,00

Da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 360,00

Da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 600,00

Da Euro 50.001 a Euro 250.000

Euro 1.000,00

Da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 2.000,00

Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

3.800,00

Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

5.200,00

Oltre Euro 5.000.000

9.200,00

 

Tutti gli importi si intendono per parte e al netto di IVA.  


Allegato II - Codice europeo di condotta per mediatori

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI


1.1  Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2  Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3  Onorari ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4  Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

 

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’


2.1.         Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:

-qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

-qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;

– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la media - zione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2.         Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

 

ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA


3.1.         Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2.         Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire

adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;

-o il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3.      Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

 

ART. 4 RISERVATEZZA


  1. 4.Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
    Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

 

 

-         Allegato –

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE

 

DATA __/__/____      

 

NOME _________________________________________________________

 

Organismo DI MEDIAZIONE: CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE – ARCO S.R.L.

 

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

 

  1. 1)VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

 

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di mediazione:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

 

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

 

 

  1. 2)VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

 

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,costi e rischi del ricorso al tribunale ?:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

 

  1. 3)VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

 

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

 

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

 

  1. 4)IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sottoscrizione

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