Traduzioni

LA MEDIAZIONE

Con la Mediazione il legislatore ha voluto introdurre, nel nostro ordinamento, qualcosa di nuovo, prendendo a modello istituti di altre nazioni, che da tempo riconoscono e praticano sistemi di risoluzione delle controversie alternativi al processo.

La Mediazione Civile è l'attività, volontaria, rapida ed economica, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, e nella formulazione di una proposta, per la risoluzione della stessa.

La conciliazione è, quindi, la composizione di una controversia - in materia civile e commerciale, vertente su diritti disponibili – conseguente allo svolgimento della mediazione.

Trattasi di procedura non contenziosa ove un soggetto terzo ed imparziale, il conciliatore, si attiva per raggiungere un accordo e dirimere, così, la lite insorta.

Il valore principale della conciliazione è dato proprio dalla possibilità, per le parti, di regolamentare i rapporti, “facendosi giustizia da sé” senza dover sottostare alla decisione di un terzo, il giudice.

IL MEDIATORE

Il mediatore è la persona che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti, le quali autonomamente e liberamente determinano il contenuto dell'accordo. Tale soggetto, quindi, rappresenta una figura differente sia da quella del giudice che dall' arbitro. Il mediatore, è quindi un professionista con requisiti di imparzialità, designato dall'Organismo di Conciliazione, per assistere le parti nella mediazione.

TIPI DI MEDIAZIONE

La mediazione può essere: facoltativa, su invito del giudice, contrattuale, obbligatoria,

FACOLTATIVA

Ricorso su istanza di parte

Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa, una parte può in qualsiasi momento depositare l’istanza di avvio di una procedura di mediazione.

SU INVITO DEL GIUDICE

Valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, il giudice può invitare le parti, con ordinanza, a procedere alla mediazione prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa (art. 5.2), anche in appello.

RICORSO PER CLAUSOLA CONTRATTUALE

Se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta

esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, assegna il termine di quindici giorni

per la presentazione dell’istanza di mediazione davanti a un organismo accreditato.

OBBLIGATORIA

Ricorso come condizione di procedibilità

Dal 21 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati costituisce

condizione di procedibilità nelle seguenti materie:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)

  • divisione

  • successioni ereditarie

  • patti di famiglia

  • locazione

  • comodato

  • affitto di aziende

  • risarcimento danni da

    (i) responsabilità medica

    (ii) da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,

  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, (sul sito è scaricabile il modello di domanda che va inoltrata all'organismo), a mezzo raccomandata, fax o mail certificata. La domanda deve contenere l'indicazione delle parti, l’oggetto, le ragioni della pretesa ed il valore indicativo della controversia.

Le parti possono scegliere liberamente l’organismo ove effettuare il tentativo di conciliazione.

In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.

L'Organismo comunica alle parti la data fissata per il primo incontro non oltre 15 giorni dal deposito dell'istanza.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della parte istante.

Il mediatore scelto dall'organismo organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.

Il procedimento si svolge, presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo ed ha una durata complessiva non superiore a 90 giorni.

Tutti gli atti della procedura sono privi di particolari formalità.

Il procedimento in tutto o in parte può anche svolgersi anche secondo modalità telematiche.

Nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche l’organismo di mediazione può nominare uno o più mediatori ausiliari ovvero può avvalersi di consulenti.

SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

La mediazione è a forma libera, quindi il mediatore è libero di adattare alla singola fattispecie le modalità di procedura che meglio si adattano al caso concreto sottopostogli.

Si indicano a titolo esemplificativo qui di seguito alcune delle fasi di una conciliazione tipo:

I Fase:

Sessione congiunta iniziale: identificare i temi da trattare; creare le condizioni che permettano lo svolgimento di una comunicazione costruttiva tra le parti; stabilire le regole procedurali.

II Fase:

Sessioni private con ogni parte: in questa fase il conciliatore approfondisce la conoscenza delle parti, delle rispettive posizioni e degli interessi di ciascuno. Durante questa fase, le parti possono parlare liberamente con il mediatore che è tenuto alla riservatezza su quanto appreso.

III Fase:

Sessione congiunta finale: Chiusura della conciliazione: accordo / mancato accordo.

ESITO DELLA MEDIAZIONE

Riguardo ai possibili esiti della mediazione:

  1. In caso di accordo il Conciliatore redigerà un verbale di accordo.

Il mediatore redige un verbale positivo cui viene allegato il testo dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l’autografia delle stesse o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, omologato dal competente Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento.

  1. In caso di mancato accordo il Conciliatore procederà alla stesura di un verbale negativo.

Se la proposta non viene accettata ed ha inizio il processo davanti al giudice, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

Date le caratteristiche proprie della Mediazione, la stessa è idonea a garantire:

1- L’ECONOMICITÀ:

la procedura conciliativa è molto più economica di un processo; i costi, inoltre, sono certi e conoscibili dalle parti prima dell'inizio della procedura.

2- LA BREVITÀ-RAPIDITÀ:

La conciliazione consente alle parti di bypassare i lunghi tempi della giustizia ordinaria (in media circa 7 anni); il tentativo di conciliazione può consentire, infatti, una risoluzione, in un tempo massimo di 90 giorni dal procedura e assai raramente gli incontri di mediazione durano più di uno o due giorni.

3- LA RECIPROCA SODDISFAZIONE:

Nella conciliazione non ci sono né vinti né vincitori, ma le parti saranno entrambe appagate in quanto l'accordo sarà raggiunto a seguito delle reciproche volontarie concessioni.

Saranno quindi le stesse parti le artefici dell'accordo, nessuna decisione sarà loro imposta a differenza di quanto avviene invece nel processo o nell'arbitrato dove la decisione, cui non è dato sottrarsi, è presa da un terzo e spesso risulta insoddisfacente per entrambe le parti.

4- LA RISERVATEZZA:

La procedura conciliativa offre la possibilità di confrontarsi, valutando le eventuali soluzioni delle molteplici problematiche che, spesso, in un contenzioso giudiziale, non sarebbe opportuno affrontare.

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, salvo espressa autorizzazione.

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

5- L’AUTODETERMINAZIONE:

Le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione;

6- L’IMPARZIALITÀ:

Il conciliatore è professionista, terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti, avendo esclusivamente il compito di condurre le parti e definire consensualmente la controversia;

7- LA CREATIVITÀ:

Le parti sono libere di modellare il contenuto dell'accordo sulla base dei loro reali interessi e delle proprie effettive esigenze, con facoltà di prendere in considerazione anche aspetti metagiuridici che esulano dall'ambito del contenzioso giudiziale, realizzando accordi “creativi” atti a soddisfare al meglio entrambe le parti. Spesso, invero, l’accordo raggiunto dà origine ad un nuovo contratto che definisce la lite e contestualmente disciplina i rapporti futuri.

8- VOLONTARIETÀ- ASSENZA DI RISCHI:

le parti hanno sempre la più assoluta libertà:

  • possono decidere se partecipare o no;

  • possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi;

  • non sono costrette a raggiungere un accordo;

  • non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto;

9- CONSENSUALITÀ:

Le parti sono sempre libere di decidere se aderire alla richiesta di conciliazione e partecipare agli incontri, ovvero di interromperli definitivamente in qualsiasi momento, senza subire alcun pregiudizio.

10- NEUTRALITÀ:

Nella prospettiva di uno scontro giudiziario, la mediazione risulta neutrale giacché il suo inizio non ostacola affatto quello di un processo, conservando le parti la piena libertà di adire i giudici o gli arbitri competenti come e quando esse credano.

La mediazione può anche essere intrapresa in pendenza di un processo, senza ripercussioni sull’andamento o l’esito di quest’ultimo.

La neutralità è poi ulteriormente assicurata dai doveri di riservatezza che gravano sul mediatore, il quale mai potrà essere chiamato né a deporre sui fatti conosciuti per effetto delle dichiarazioni rese in sua presenza dalle parti durante gli incontri, né a giudicarle, salvo espressa autorizzazione di entrambe le parti.


LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA MEDIAZIONE

La mediazione gode di molte agevolazioni fiscali.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di Euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d’imposta fino a un massimo di Euro 500,00 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

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