Traduzioni

GUIDA ALL'ARBITRATO

L'ARBITRATO



L'arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico ed internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria, per questo rientra a pieno titolo fra l'A.D.R. (Alternative Dispute Resolution).
Le parti però non possono appellarsi all'arbitrato per motivi relativi al diritto di famiglia e per quelli "che non possono formare oggetto di transazione" (c.d. diritti indisponibili).
Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è la possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso al giudice ordinario.
È possibile utilizzare l'arbitrato solo se le parti hanno inserito, nel contratto o nello statuto sociale, una clausola arbitrale oppure successivamente dopo l'insorgere della controversie, con la sottoscrizione di un apposito accordo, definito “compromesso arbitrale”, nella sezione Arbitrato si possono trovare modelli di clausole compromissorie.
La clausola che rimetta la soluzione di eventuali controversie all'esito di un arbitrato (clausola compromissoria) deve essere manifestata nell’atto (o in concorde contratto distinto, compromesso) e non può mai essere presunta.
L'arbitrato è quindi una procedura stragiudiziale, nella quale non è richiesta la presenza di nessun giudice, per risolvere una controversia civile e commerciale, realizzata tramite l’assegnamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitratori, normalmente in numero dispari 1/ 3, di cui 2 nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente della Camera di arbitrato e Conciliazione s.r.l.).
Gli arbitratori devono sempre essere in numero dispari affinché si abbia esito definito dell'arbitrato, nel senso che, sia sempre possibile, una decisione presa a maggioranza semplice, nel caso che il contratto preveda, invece, un numero pari, spetta al Presidente del Tribunale nominarne un altro aggiuntivo.
Gli Arbitratori all'esito del procedimento forniscono alle parti la loro decisione, definita lodo arbitrale, che include la determinazione del caso ritenuta più adeguata.
Il LODO è un negozio giuridico, assimilabile ad una sentenza.
Se l'arbitrato era rituale, il LODO ha efficacia vincolante nei rapporti fra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo, se depositato alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato emesso e conferita capacità esecutiva dal giudice, al pari della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Il lodo i ogni caso rimane un atto privato, al quale la legge associa gli stessi effetti dichiarativi della sentenza.
Il lodo, può essere impugnato dalle parti per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

COME AVVIARE UN ARBITRATO



Se la clausola arbitrale richiama la Camera Arbitrale dell’Camera di Arbitrato e Conciliazione S.r.l. o il suo Regolamento, una delle parti, deve consegnare o inviare una domanda di arbitrato presso gli uffici di segreteria arbitrale. Nessun costo è dovuto al momento del deposito dell’istanza.
L’istanza di arbitrato deve essere consegnata in:
1 originale + allegati per la Camera Arbitrale;
1 originale + allegati per ciascuna parte convenuta;
tante copie + allegati quanti sono gli arbitri.
L’istanza di arbitrato deve essere firmata su tutti gli esemplari originali dalla parte personalmente. Se la parte è assistita da un difensore, la domanda può essere firmata dal solo difensore munito di idonea procura, che va allegata alla domanda.
La domanda deve essere bollata. Le marche da bollo da Euro 14,62 vanno applicate sugli esemplari originali della domanda di arbitrato ogni 4 pagine (+ 1 marca per la procura sull'originale per la Camera Arbitrale).
La domanda di arbitrato è inviata dalla Camera Arbitrale, con raccomandata o tramite posta certificata all'indirizzo della Camera di Arbitrato e Conciliaizone S.r.l. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure con notifica tramite ufficiale giudiziario.
L’istanza può essere consegnata personalmente dalla parte interessata presso la Segreteria della Ar.co.
Procedimento Arbitrale:
Il procedimento arbitrale comincia dalla presentazione di una domanda di arbitrato, nella quale viene precisato l'oggetto della domanda.
Le “premesse” della domanda di arbitrato, sono equiparate dalla legge alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi ha i seguenti effetti:
1. la proposizione della domanda di arbitrato è idonea per sospendere il corso della prescrizione e quindi la sospensione della stessa, dal momento in cui viene proposta fino al momento in cui la decisione dell'arbitro o del Collegio non sia più impugnabile;
2. possibilità di trascrizione della domanda di arbitrato, in relazione a beni immobili e beni mobili registrati;
Nei confronti dei terzi l'arbitrato ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario: una volta iniziato il processo arbitrale può verificarsi che una delle parti esponga un'eccezione relativa all'interpretazione, alla validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato (c.d. eccezione d’incompetenza).
Con l’eccezione d'incompetenza viene sollevata dalla parte quando ritiene che durante il processo arbitrale vengano poste all'arbitro questioni che non rientrano all'interno, che nella previsione della clausola compromissoria e/o del patto compromissorio, (si parla di competenza dell'arbitro come dell'esistenza del potere di giudicare nel merito la controversia).
Da ricordare che l' eccezione di incompetenza deve essere fatta valere durante il procedimento, infatti una volta emesso il lodo (decisione), questo non è più impugnabile per vizio di incompetenza dell'arbitro.
Quindi l'eccezione di incompetenza per inesistenza, invalidità ed inefficacia della convenzione di arbitrato va fatta valere nella prima difesa successiva alla nomina degli arbitri.

ARBITRATO TIPI



Vi sono diversi “tipi” di Arbitrato, quest'ultimo può essere distinto secondo vari criteri:
A) ARBITRATO RITUALE ED IRRITUALE
Secondo le modalità di svolgimento della procedura:
RITUALE
Gli arbitri seguono le norme del Codice di Procedura Civile.
L'arbitrato sarà rituale e la statuizione finale, detta lodo, pur essendo simile, per forma, ad una sentenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronunzia, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo.
IRRITUALE

Gli arbitri decidono loro stessi le regole di svolgimento della procedura
L'arbitrato sarà irrituale e la deliberazione finale avrà efficacia negoziale.

B) DECISIONE SECONDO DIRITTO OD EQUITA'
Arbitrato secondo diritto o arbitrato in equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico o secondo criteri equitativi.

C) ARBITRATO INTERNO ED ARBITRATO INTERNAZIONALE.
L'arbitrato commerciale internazionale, è relativo a quelle controversie che hanno un particolare carattere di transnazionalità ad esempio tra una parte italiana e l'altra straniera, oppure quando l'oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato sia inerente al diritto del commercio internazionale.
Secondo l’Art. 830, terzo comma del c.p.c., per il diritto interno l'arbitrato è internazionale quando una delle parti, se persona fisica, ha la residenza in uno stato estero o, se persona giuridica, ha la sede in uno stato estero.
L'importanza di questa distinzione è insita nel differente approccio compiuto dal Legislatore nazionale nei confronti degli interessi del commercio internazionale che hanno l’esigenza di obblighi e convenzionalismi meno rigorosi in materia di arbitrato.
Sussiste anche il caso di Lodo nullo, (il cui vizio può essere fatto valere da chiunque e in qualunque sede per esempio una pronuncia emessa su un diritto indisponibile). Poi vi è il caso di mancanza di convenzione di arbitrato, di inesistenza di una parte e lodo con oggetto un diritto non identificato (le ultime due ipotesi sono rilevabili anche nel regime di validità della sentenza).

L'ARBITRO



Le parti delegano all’Arbitrato, mediante la stipula dell’accordo arbitrale, il potere di decidere controversie presenti o future, eludendole al giudice ordinario. L'arbitro si diversifica pertanto dal conciliatore in quanto quest'ultimo non ha il potere di decidere la lite, ma solo di aiutare le parti ad individuare, di comune accordo, una soluzione e se, queste, non raggiungono un accordo, al massimo avanzare o proporre una proposta.

IL COLLEGIO ARBITRALE



Il Collegio Arbitrale deve essere sempre costituito da un numero dispari di arbitri. Abitualmente si avrà un Arbitro Unico oppure un Collegio Arbitrale di tre arbitri. Le parti possono statuire nell’accordo arbitrale le condizioni di nomina degli arbitri. Le parti hanno il potere di segnalare direttamente gli arbitri, oppure di affidare tale compito ad un specifico soggetto terzo, ad esempio a Camera Arbitrali, Presidente del Tribunale, Presidente di un ordine professionale ecc..

I COSTI DELLA CAMERA ARBITRALE



Il Regolamento Arbitrale della Camera di Arbitrato e Conciliazione s.r.l. detta specifiche disposizioni dirette a disciplinare i costi della procedura.
Il Titolo VI del Regolamento sulle spese del procedimento riflette garantisce alle parti un sistema di costi prevedibili, trasparenti e calmierati rispetto all’arbitrato.
Le parti possono tuttavia concordare con la Camera di Arbitrato e Conciliazione s.r.l. pattuizioni in ordine ai compesi per casi particolari.

I costi della procedura arbitrale sono costituiti dalle seguenti voci:

Onorari della Camera Arbitrale;

Onorari del Collegio Arbitrale e le presumibili spese dichiarate dagli stessi;

Onorari dei Consulenti Tecnici d’Ufficio ed presumibili spese dichiarate dagli stessi.

ONORARI DELLA CAMERA ARBITALE

Gli onorari della Camera Arbitrale includono tutti i costi relativi alla gestione del procedimento a titolo esemplificativo si indicano:

Ricevimento, trasmissione degli atti ed amministrazione dei casi;

Convocazione delle parti;

Svolgimento delle udienze nei propri locali, presenza del personale e verbalizzazione dell'udienze.

Voci di pagamento eventuali dovute qualora vengano richieste dalle parti, ad esempio la prestazione delle seguenti attività o servizi:

Fotocopiatura di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;

Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti;

Servizio di registrazione e stenotipia delle udienze, videoconferenza e servizio di interpretariato:

Spese di trasferta del personale presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;

Fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.

Gli onorari della Camera Arbitrale sono determinati in misura fissa secondo gli scaglioni stabiliti, invece, gli onorari degli arbitri sono individuati sulla base di un’oscillazione tra un minimo e un massimo e secondo gli scaglioni prefissati.

ONORARI DEGLI ARBITRI




Gli onorari degli arbitri sono divisi secondo scaglioni di valore prefissati e possono variare tra un minimo e un massimo.
Ciò consente al Consiglio Arbitrale di tenere conto nella determinazione della liquidazione finale degli onorari di argomenti ulteriori rispetto al solo valore della controversia;
In particolare, il lavoro istruttorio svolto dagli arbitri, il tempo della procedura, la difficoltà della lite ed ogni altra situazione importante.
ONORARI DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E PRESUMIBILI SPESE DICHIARATE DAGLI STESSI.

IL VALORE DELLA CONTROVERSIA




Il valore della controversia è determinato dalla somma di tutte le richieste avanzate - in via principale, alternativa o riconvenzionale - dalle parti.
Il valore della controversia viene individuato dalla Segreteria di intesa con il Collegio Arbitrale, sulla base degli atti depositati dalle parti (art. 35 ????).
Differenti sono comunque i metodi di determinazione del valore della lite previsti dall’Allegato A annesso al Regolamento.

Versamenti anticipati e finali

La Segreteria, dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, provvede a richiedere alle parti un fondo iniziale a copertura delle spese del procedimento per consentire
l’avvio dell’attività e la normale costituzione del Collegio Arbitrale (art. 37.1????)


Ai fini della determinazione di detto fondo, la Segreteria specifica provvisoriamente il valore della
controversia sulla base delle istanze presentate dalle parti nei loro atti introduttivi, facendo ricorso
ai criteri individuati nell’Allegato A del Regolamento.

Il versamento dell' acconto costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell’arbitrato (art. 21.1???).
Nel corso del procedimento, possono essere richieste, sempre dalla Segreteria, una o più integrazioni.

Al termine della procedura, a seguito della precisazione delle conclusioni delle parti, il Consiglio Arbitrale provvede a determinare i costi conclusivi dell’arbitrato.
La Segreteria provvede quindi a richiedere tali costi alle parti per consentire al Collegio Arbitrale di depositare il lodo.

Le tariffe sono in vigore dal 21marzo 2011 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. Non è richiesto il pagamento di alcun diritto di registrazione al momento del deposito della domanda.

Il costo di tale servizio è di Euro 200,00 + IVA per la nomina di un singolo arbitro e Euro 400 + IVA in caso di nomina dell’ intero Collegio Arbitrale, da corrispondersi al momento del deposito della richiesta arbitrale.

Nei casi in cui il procedimento venga trasformato e affidato alla gestione della Camera Arbitrale, il prezzo pagato verrà risarcito attraverso compensazione con gli onorari previsti dal Tariffario.


I pagamenti possono essere effettuati mediante:

assegno circolare intestato alla Camera di Arbitrato e Conciliazione S.r.l.;
bonifico  intestato a CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.
sul c.c. Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Genova
IBAN IT43E056960114000002398X66 causale “ richiesta arbitrale”

I costi per la nomina degli arbitri

Le parti fissano nella clausola arbitrale le modalità di nomina degli arbitri.

Generalmente, nei casi in cui la clausola preveda che la controversia sia decisa da un Collegio Arbitrale, ciascuna parte designerà un arbitro e il terzo potrà essere designato d'accordo dai primi due o, in mancanza di un'intesa, da un'autorità di nomina (Camera di Arbitrato e Conciliazione S.R.L.- Presidente del Tribunale, Ordini Professionali ecc.). La medesima autorità di nomina potrà essere chiamata a designare l’Arbitro Unico.

In base alle previsioni della clausola arbitrale, quindi, le parti possono indirizzarsi alla Camera Arbitrale per la nomina di arbitri in procedimenti “ad hoc”, non amministrati dalla stessa Camera. Le parti possono optare comunque, sino al momento della costituzione del Tribunale Arbitrale, di trasformare l’arbitrato “ad hoc” incaricando l’amministrazione del procedimento alla Camera Arbitrale con l’applicazione del Regolamento Arbitrale.

Tale trasformazione può avvenire o a seguito dell’invito di una parte successivamente condiviso dall’altra parte, sia durante la prima udienza di costituzione. In quest’ultimo caso sia le parti che il Tribunale Arbitrale possono richiedere l’assistenza di una segretaria della Camera Arbitrale.

Come depositare la domanda
Attraverso il servizio di nomina degli arbitri, le parti possono così scegliere che gli arbitri vengano nominati dal:
Presidente della Camera Arbitrale Camera di Arbitrato e Conciliazione S.r.l.;
Presidente del consiglio dell'ordine degli Avvocati;
Presidente del Tribunale.

La parte deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale Camera di Arbitrato e Conciliazione S.r.l. una richiesta di nomina di arbitro, in base alla convenzione arbitrale (che deve essere allegata alla richiesta).
La richiesta arbitrale deve specificare la materia del contendere e il valore definitivo o presunto della controversia, per permettere di individuare il professionista più idoneo in base alla specificità richiesta del caso da arbitrare.

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